martedì, 30 dicembre 2008

Il Direttore de "Il Golfo" Domenico Di Meglio si sofferma sulla assurda rateizzazione decennale prevista dal comune di Ischia (NA) per chiudere il dissesto finanziario iniziato nel 1993:  per alcuni dei 64 creditori residuali, sono previste rate annuali di poco più di 1 euro:  meno dei costi di riscossione e di tenuta della contabilità

.............

“IL GOLFO”

Siamo su scherzi a parte? No! Negli atti del Comune di Ischia

23-12-2008 Domenico Di Meglio )  A pag. 3 de Il Golfo di venerdì 18 dicembre, abbiamo pubblicato un articolo, con allegato elenco di creditori del comune dissestato di Ischia. Un elenco che lascia interdetti, perché non siamo su Scherzi a Parte, ma in un atto emanato dal comune di Ischia, fatto proprio dal leghista ministro dell’interno. Nell’elenco sono inseriti 64 cittadini e ditte creditrici del comune di Ischia che dichiarò il dissesto e congelo tutti i debiti accumulati. Dopo 15 anni di attesa, che ha portato qualcuno al fallimento, perché lo Stato è un pessimo, ritardatario e corrotto pagatore ed un intransigente, feroce, disumano incassatore, i 64 rimasti per non aver accettato le proposte transattive, dovranno aspettare altri 10 anni perché il loro credito, esente da interessi, è stato rateizzato fino al 2018. Scorrendo l’elenco dei 64 creditori, ci si accorge che i primi 15 soggetti vantano infimi crediti che non si avvicinano ai 1000 euro e che i primi tre crediti sono inferiori a 100 euro. Gli Autoricambi Valentino di via Iasolino sono nell’elenco dei creditori del comune di Ischia per forniture con la somma di – strabuzzate gli occhi – di 39,40 euro. Mellusi ed altri per un esproprio devono ricevere 49,38 e Carmela Mazzella per un esproprio la bellezza di 86,03 euro. Se il comune avesse liquidato subito, ad esempio, questi tre creditori, ne avrebbe guadagnato in tempo, in denaro e salute. Prendiamo la situazione degli Autoricambi Valentino ed il loro credito di 39,40 euro. Riceveranno in contanti 14,02 euro. Dal 2009, al 2011: 1,60 euro all’anno; Dal 20012 al 2013; euro 2,40 all’anno; Il 2014 euro 2,96; Dal 2014 al 2018 euro 3,20 all’anno. A parte il tempo che sprecheranno gli impiegati comunali ad imbrattare carte e cartuscelle, bisogno considerare anche il tempo che il commerciante brucerà per andare in banca e incassare quella somma di 1,60 o, tra 10 anni, quella di 3,20! Nella stessa sorte di Valentino, si trovano: Mellusi che passerà da una rata di 1,89 euro ed una, nel 2018 di 3,77 euro E la Mazzella che dovrà andare in banca per 3,50 euro che si tramuteranno nella rata di 6,99 tra dieci anni. Se questa storia ridicola non facesse piangere per il grado di stupidità che trasuda dalle istituzioni di questo nostro paese, sarebbe degna del primo premio di “Paperissima” o di “Scherzi a Parte”á anche se di scherzo, per quello che è capitato a tanti piccoli imprenditori, non si può affatto parlare anche se c’è da ridere amaramente.

postato da: dissestischia alle ore 10:06 | Permalink | commenti
categoria:locali, piano, ischia, estinzione, enti, rate, dissesto, creditori
martedì, 04 novembre 2008

Napoli 3 novembre 2008                                        

 

Gent.ma Sig.ra                                                         

Dott.ssa Isabella Votino                                         

Portavoce del Ministro dell’Interno                     

On. Roberto Maroni                                   

                                                            fax 06 46 54 95 99                                                 

ROMA                                                          

 

oggetto:  dissesto finanziario del comune di Ischia (NA)

Gentilissima Dott.sa Votino,

ho in corso la redazione di un servizio giornalistico indipendente relativo al dissesto finanziario del comune di Ischia (NA).

Le premetto che il dissesto finanziario, per il comune di Ischia (NA), dura oltre 15 anni, nel corso dei quali si sono succedute due commissioni di liquidazione nominate con decreto del Presidente della Repubblica che hanno usufruito di tutte le proroghe previste dalla legge, senza però provvedere alla chiusura del dissesto.

 Da circa due anni, al termine della seconda gestione straordinaria di liquidazione, il Ministero dell'Interno ha demandato, con decreto ministeriale, la gestione del dissesto finanziario direttamente allo stesso comune di Ischia.

Tale decisione, contraria a tutti i principi di diritto comune, ha ulteriormente aggravato la situazione in quanto ha consentito all'ente fallito di decidere non solo tempi e modalità di chiusura del dissesto, ma finanche quali creditori pagare ed in quale misura;

In questo solo 2008 il comune di Ischia (NA) si è abbandonato a spese pazze e pazzerellone per circa 1.500.000,00 euro (un milione cinquecentomila euro):  premi ai dipendenti comunali per 260.000 euro, patrocini e contributi al festival della chitarra e del mandolino, alla sagra del pesce, acquisto di un palco per 150.000 euro, ecc..

Il 15/7/2008, tuttavia, l’ente ha presentato al Ministero dell’Interno un Piano di Estinzione che prevede il pagamento rateale dei creditori in 10 anni senza interessi, quindi con ipotetico rientro in bonis previsto – salvo diverse disposizioni del Ministero dell’Interno – nel 2018.

Orbene, le chiedo di farmi conoscere la posizione del Ministro e quali provvedimenti intende adottare  in merito al fatto che

1)             il dissesto finanziario del comune di Ischia (NA) non è più in corso:  infatti, il comune di Ischia (NA) è stato fatto subentrare con il DM del Ministero dell’Interno n. 4185/06 alla cessata commissione di liquidazione, mentre la legge dispone che

a.       il dissesto finanziario è regolato con legge (TUEL) e non con DM;

b.      il potere di nomina delle Commissioni di Liquidazione spetta al Presidente della Repubblica con DPR e non al Ministro con DM;

c.      la durata della procedura è predeterminata e limitata nel tempo trattandosi di legge eccezionale per la quale non è ammessa proroga ex art. 14 disp. prel. c.c.;

d.      la composizione delle Commissioni ed il numero ed i requisiti dei Commissari sono stabiliti dalla legge mentre il DM 4185/06 dispone il subentro dell’ente nelle attività di una Commissione decaduta, ecc.;

2)             il comune di Ischia (NA) con l’avallo del Ministero dell’Interno ha effettuato numerose transazioni oltre i limiti di legge (60%) corrispondendo oltre l’80% di ogni singolo credito, e attingendo i fondi per intero dal conto vincolato alle passività pregresse inserite nel Piano di Estinzione;  tenendo invece separate le due gestioni (ex dissesto e ordinario), la massa attiva supera la massa passiva e quindi i creditori residuali dell’ex dissesto sarebbero pagati per intero e subito;

3)             quali provvedimenti ha adottato il Ministero dell’Interno nei confronti del Dott. Renato Scozzese, facente parte del personale dell’Ufficio Enti Dissestati del Ministero dell’Interno, che così si è espresso “cari creditori del comune di Ischia, accettate quel che vi viene offerto dalla commissione dissesto…perché i soldi non ci sono e potrebbero non esserci mai” [da “Il Golfo” 29/2/2004];

4)             alcuni creditori hanno avanzato domanda di anatocismo, ossia degli interessi composti:  ciò ha determinato, per il comune di Ischia (NA), il sostanziale raddoppio degli interessi, in quanto molti crediti risalgono ai primi anni ’80.  Considerato che il tasso legale attuale è del 3% annuo, mentre l’euribor oscilla intorno al 5%,  con l’anatocismo il debito aumenta del 6% l’anno, e tale aumento a fine anno sarà anch’esso capitalizzato: una ipotetica rateizzazione non appare quindi più conveniente;

5)             il Ministero dell’Interno entro il 14/11/2008 si appresta ad approvare un Piano di Estinzione del(l’ex) dissesto finanziario del comune di Ischia (NA) che prevede la rateizzazione - decennale e senza interessi - dei crediti di coloro che non hanno transatto, quando l’ente continua a spendere e spandere senza aver prima saldato i propri debiti, facendo quindi gravare sui futuri bilanci gli interessi anche anatocistici maturati;

6)             nel caso di insufficienza della massa attiva dei crediti del dissesto, da parte del Ministero dell’Interno sarebbe decisione saggia prima che legittima, imporre al comune di Ischia (NA) di contrarre un mutuo, e pagare così subito e per intero i creditori, e non costringerli ad attendere un altro decennio;

7)             alcuni debiti del comune di Ischia (NA) sono relativi ad espropriazioni di oltre 30 anni fa, le cui indennità erano già state falcidiate al 50% con leggi retroattive, e tassate al 20% perché considerate “plusvalenze”:  ma, non avendo pagato per tempo, il debito - per effetto di interessi ed anatocismo - è lievitato nuovamente e quel “beneficio”, per l’ente, è andato sprecato.

La ringrazio per la risposta che vorrà farmi avere per conto del Ministro dell’Interno e la saluto cordialmente.

Carlo Villari

Giornalista Pubblicista

Viale Gramsci n. 19

80122 - NAPOLI

tel. / fax 081 66 58 70

postato da: dissestischia alle ore 11:44 | Permalink | commenti (3)
categoria: , locali, ischia, spese, enti, pazze, ricatti, dissesto, finanziario, transazioni
mercoledì, 22 ottobre 2008
TRIBUNALE DI NAPOLI – Sezione Distaccata di ISCHIA (NA)
Atto di citazione
Il ………., nato a ………. il ………. ed ivi residente alla Via …….., codice fiscale ………, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti ………..e ………… ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in ……… ………… in virtù di procura a margine del presente atto

premesso che

1)l’istante vanta nei confronti del comune di Ischia (NA) i crediti di cui alle seguenti sentenze: a) ………. (confermata da Corte Suprema di Cassazione n. ………., passata in giudicato);  b) ………. (passata in giudicato);  c) …………….(………….. passata in giudicato);  d) ……………. (passata in giudicato);  e) …………….. (non opposta e passata in giudicato);
2)il comune di Ischia (NA) per i crediti di cui al capo 1), nonostante le numerose richieste e diffide di pagamento, è ancora debitore dell’istante per cui le sorte capitali hanno generato, generano e continueranno a generare interessi fino al soddisfo (cfr. tabella in appresso);
3)il ………… intende ottenere, come in effetti formalmente chiede con il presente atto di citazione, l’anatocismo relativamente ai suddetti crediti sub 1), ai sensi dell’art. 1283 c.c.: ‘in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”;
4)nel caso di specie ricorrono tutti i requisiti richiesti dalla legge
a.domanda giudiziale (il presente atto di citazione), che contiene, in modo espresso ed inequivoco, il riferimento agli interessi composti, od altra espressione chiaramente riferentesi all’anatocismo (Cass. 3912/82);
b.interessi scaduti da più di sei mesi.

*  *  *

Diritto
Sugli interessi semplici, gli interessi composti e l’anatocismo
L’anatocismo consiste nella capitalizzazione periodica degli interessi dovuti per un capitale (interessi che producono interessi) (cfr. Nuovissimo Dizionario di Banca, Borsa e Finanza, ed. Milano Finanza, aprile 2005).
Esso rientra pienamente nella casistica degli interessi composti con la limitazione dettata dall’art. 1283 c.c..
Per la sua chiarezza si riporta un ampio estratto di Virginio Panecaldo, Estimo Civile e Rurale – Edilizia, ed. Buffetti, dalle pag. 13-17:






Di seguito alle definizioni di interesse semplice ed interesse composto, l’autore (Panecaldo, op. cit.) ne riporta le formule e gli esempi applicativi delle stesse:




Nel caso de quo per quanto sopra detto e per quanto praticato in casi simili, è applicabile l’interesse composto discontinuo annuo, che produce interessi in misura inferiore sia al “discontinuo convertibile” sia al “continuo”.
Quanto al tasso, per la giurisprudenza:  “in mancanza di una convenzione successiva alla scadenza che determini un tasso diverso, gli interessi sugli interessi scaduti, chiesti dalla domanda giudiziale, sono dovuti esclusivamente nella misura legale” (Cass. 14688/03 in Giust. Civ. Mass. 2003, f. 10).
Per uno solo dei crediti elencati in premessa, e precisamente per ……….. riconosciuta dalla sentenza …………….., il tasso legale annuo degli interessi è stato maggiorato dalla Corte di Appello di Napoli di due punti percentuali:  ne deriva che nella stessa misura dovrà essere stabilito il tasso in sede di anatocismo per detto credito.

*  *  *

Sui requisiti per ottenere l’anatocismo
A carattere generale la giurisprudenza della Suprema Corte ha sancito a Sezioni Unite che “la condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l’effetto di capitalizzazione profitta li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti, ovverosia il corrispondente capitale, di lì in poi produrranno” (Cass. S.U. 10156/99 riportata in “Codice Civile annotato con la giurisprudenza, ed. Giuffrè, ottobre 2007).
In particolare:
a)domanda giudiziale
Per la giurisprudenza, è pacifico che la domanda giudiziale diretta ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi a norma dell’art. 1283 c.c. si identifichi principalmente con la citazione introduttiva della lite; 
b)interessi scaduti da più di sei mesi
Per la giurisprudenza “il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali (sui quali calcolare gli interessi secondari), e cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora, e che vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi” (Cass. 4830/04).
Nel caso specifico di crediti consacrati in sentenze, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che “gli interessi, relativi a crediti accertati con sentenza dal giudice, possono a loro volta produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale proposta dopo l’anzidetta sentenza” (Cass. 3054/78).
In relazione ai crediti di cui in premessa, gli interessi sono scaduti da più di sei mesi ed il debitore è stato anche regolarmente e più volte costituito in mora.
*  *  *

Breve osservazione
Dopo molti anni di mancati pagamenti, anche gli interessi semplici possono superare il debito originario.
E’ proprio il caso de quo leggibile nella tabella di cui in appresso.
Nell’esempio di montante ad interessi composti discontinui annui di Panecaldo (vedi supra), nelle ipotesi che gli interessi semplici nel corso degli anni abbiano eguagliato il capitale originario, il montante raddoppia.
Si fa rilevare la responsabilità patrimoniale che incombe soprattutto sugli attuali amministratori e sui funzionari dell’ente che, non estinguendo prontamente il debito con i suoi rilevanti interessi aggravati anche a seguito di codesta domanda giudiziale, espongono il comune di Ischia (NA) ad un gravoso danno erariale.
Copia del presente atto verrà inviato alla Corte dei Conti, al Ministero dell’Interno ed a tutte le autorità amministrative, contabili e giudiziarie ritenute opportune.
*  *  *
Riepilogo
Per quanto sopra esposto risultano accertati i requisiti ex art. 1283 c.c. per ottenere l’anatocismo sui crediti di cui al capo 1) della premessa:  domanda giudiziale (il presente atto di citazione) e interessi scaduti da più di sei mesi.
Pertanto, per ciascuno dei suddetti crediti, gli interessi maturati fino presente atto di citazione andranno a sommarsi ai rispettivi capitali e su tali importi matureranno gli interessi composti discontinui annui.
Per dirla come il Panecaldo, fruttano ripetutamente sia il capitale originario che gli interessi che si susseguono e cioè l’anatocismo.
Questa la tabella dettagliata, con gli importi in euro:

Alla scadenza di un anno, il debito per interessi con dietim ………. ammonterà ad euro …………….
*  *  *
Tanto premesso l’istante, come sopra rappresentato, difeso ed elettiva-
mente domiciliato
cita
il comune di Ischia (NA) in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso il Municipio di Ischia (NA) in Ischia (NA) Via lasolino, a comparire il giorno ………… innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia (NA), sezione e giudice a designarsi ex art. 168bis c.p.c, nei soliti locali di udienza, all’ora di rito con prosieguo e con l’invito a costituirsi entro e non oltre venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentir accogliere le seguenti

conclusioni

1)accertare e dichiarare, con riferimento ai crediti di cui in premessa, il diritto dell’istante all’anatocismo nei confronti del convenuto;
2)per l’effetto condannare il convenuto al pagamento in favore dell’istante dell’anatocismo dalla data della presente domanda al soddisfo, sugli importi, tassi e capitalizzazioni di seguito indicati ovvero su quelli diversi, maggiori o minori accertati da codesto Tribunale:
a.sentenza ………..: su euro ………….= con capitalizzazione annuale al tasso ex art. 1284 c.c.;
b.sentenza …………:  su euro ……….= con capitalizzazione annuale al tasso ex art. 1284 c.c.;
c.sentenza ………….:  su euro ………….= con capitalizzazione annuale al tasso ex art. 1284 c.c.;
d.sentenza ……………:  su euro …………..= con capitalizzazione annuale al tasso ex art. 1284 c.c.;
e.sentenza ……………..:  su euro ………= con capitalizzazione annuale al tasso ex art. 1284 c.c. + 2% annuo;
f.sentenza ……..…………..:  su euro …………= con capitalizzazione annuale al tasso ex art. 1284 c.c.;
3)con condanna del convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre cpa, iva e spese generali, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari.
In via istruttoria si chiede la consulenza tecnica di ufficio contabile.
Con espressa riserva di integrazione e/o modifica, anche in via istruttoria ed in considerazione della condotta processuale avversaria, sin d’ora – in caso di ammissione di mezzi istruttori del convenuto - si chiede la prova contraria.
Ai fini di legge si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato è di euro 340,00=.
All’atto dell’iscrizione a ruolo si depositano i seguenti documenti:
1)………….; 
2)…………..; 
3)…………..; 
4).…………….; 
5)……………
6)…………..
Napoli-Ischia ………….
Avv. ………..

Avv ……………
postato da: dissestischia alle ore 17:44 | Permalink | commenti (1)
categoria:citazione, locali, anatocismo, atto, enti, credito, dissesto, finanziario